Legge n.4, 14/01/2013 (artt. 4, 7 e 8)

 

 

Legge, 14/01/2013 n° 4, G.U. 26/01/2013

Aggiornato il 05/02/2013

Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.

E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

  1. LEGGE 14 GENNAIO 2013 N.4disposizioni in materia di professioni non organizzate 

     

  2. DESCRIZIONE DELLA NORMA:
    la legge 4 del 2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. ai fini della legge 4 si intende per professione non organizzata in ordini o collegi ogni attività economica anche organizzata volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale , con esclusione di:

    – attività riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi (art.2229 c.c.)
    – professioni sanitarie
    – attività e mestieri artigianali
    – attività e mestieri commerciali
    – attività e mestieri di pubblico servizio
    – (se disciplinati da specifiche normative)

  3. RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATO:
    chiunque svolga una delle professioni Riconducibili alla legge in esame è tenuto a fare espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori . La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle Caratteristiche del servizio reso dal professionista.

     

  4. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:
    1) non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva né scopo di lucro,
    2) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
    3) promuovere la formazione permanete dei propri iscritti e adottano codice di condotta ,
    4) vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dal
    codice di condotta

  5. PROCEDURA ASSOIP SULLE ATTESTAZIONI:
    Sulla base di quanto previsto dalla Legge 4 del 2013. ASSOIP può-ove richiesto attestare la competenza professionale dei suoi iscritti. ASSOIP utilizza un disciplinare per la verifica delle competenze dei suoi iscritti che ne fanno espressa richiesta. Il Disciplinare ASSOIP riporta i valori, processo e competenze del servizio. In base a quanto previsto dalla Legge 4 del 2013; il Professionista o Scuola iscritta può far convalidare la propria certificazione della conformità del Disciplinare ASSOIP citata se in possesso di un certificato rilasciato da un Ente di Certificazione riconosciuto a NORMA UNI ISO per la propria categoria. In questo caso la presentazione del certificato in corso di validità, rilasciato in conformità alla citata Norma UNI ISO consente l’utilizzo delle credenziali di iscrizione a ASSOIP come titolo di attestazione delle competenze professionali, previo consenso rilasciato dal Presidente di ASSOIP. In caso contrario, e cioè se non in possesso della Certificazione, ma desiderando ricevere l’attestazione di ASSOIP, l’iscritto deve richiedere una valutazione delle proprie competenze professionali se trattasi di scuola dovrà comprovare la validità del suo sistema di formazione in termini di standard e qualità.
    Il Presidente di ASSOIP può richiedere la verifica delle competenze del proprio iscritto, che dovrà sottoporsi a verifica da parte di un gruppo di valutazione qualificato ad operare la verifica di congruità tra le competenze possedute dall’Iscritto o Scuola richiedente e le direttive adottate nel Disciplinare di ASSOIP. Nel caso in cui la verifica delle competenze professionali sia richiesta anche sulla base di un disciplinare specialistico di un’Associazione, Scuola o Istituto con cui ASSOIP ha stabilito un accordo di collaborazione, sarà l’Associazione partner a selezionare dei valutatori qualificati che accerteranno la rispondenza delle competenze professionali del soggetto richiedente ai disciplinari di entrambe le Associazioni. Il soggetto valutato, se vorrà ottenere il riconoscimento legale previsto dalla legge 4 del 2013 dovrà prima iscriversi a ASSOIP, quindi sottoporre al Presidente della stessa ASSOIP una richiesta di attestazione a cui il Presidente potrà dar seguito dopo aver Valutato con attenzione il fascicolo presentatogli, che deve contenere l’evidenza documentale dei prerequisiti oltre al Rapporto di verifica di rispondenza ai due disciplinari (quello di ASSOIP e quello dell’Associazione Patner) che attesta la coerenza della verifica con i requisiti contenuti nel disciplinare ASSOIP.

>> vedi la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg